Sentenza n. 441 del 1991

 

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SENTENZA N. 441

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                   Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue) promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1991 dal Pretore di Modica - Sezione distaccata di Ispica nel procedimento civile vertente tra Battaglia Cristina e Denaro Felicia iscritta al n. 395 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Battaglia Cristina;

Udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Udito l'avvocato Emilio Romagnoli per Battaglia Cristina;

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso di un giudizio civile vertente sulla determinazione del capitale di affrancazione di un fondo enfiteutico, il Pretore di Modica - Sezione distaccata di Ispica, con ordinanza del 16 aprile 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, nella parte in cui, per i rapporti costituiti anteriormente alla data del 28 ottobre 1941, non prevede "un congegno rivalutativo che restituisca al capitale di affranco (determinato a norma del r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589, convertito in legge 29 giugno 1939, n. 976, e rivalutato ai sensi del d. lgs. C.P.S. 12 maggio 1947, n. 356) il potere remunerativo che esso aveva alla data del 12 maggio 1947".

Secondo il giudice remittente, in difetto di tale congegno il corrispettivo dell'affrancazione si risolve in una prestazione meramente simbolica, avuto riguardo all'enorme variazione del potere di acquisto della moneta, comportando un'espropriazione, di fatto senza indennizzo, del diritto del concedente, in spregio degli artt. 3 ("stante l'evidente disparità di trattamento tra concedente ed enfiteuta, nonché tra gli stessi concedenti in relazione all'epoca in cui sia stato esercitato il diritto di affrancazione") e 42, terzo comma, della Costituzione.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita l'enfiteuta, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata, essendo già stata risolta dalla sentenza n. 37 del 1969, la quale per le enfiteusi costituite sotto la vigenza del codice civile del 1865, improntato al principio di immutabilità del canone enfiteutico, ha ritenuto congruo il criterio di determinazione del capitale di affrancazione previsto dalla norma denunciata.

 

Considerato in diritto

 

1. - Dal Pretore di Modica - Sezione distaccata di Ispica è impugnato l'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, nella parte in cui, per le enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 (data di entrata in vigore del nuovo libro separato della proprietà), non prevede la rivalutazione del capitale di affrancazione del fondo, ammontante a una somma pari a quindici volte il valore del canone determinato in base al reddito dominicale calcolato a norma del r.d.l. n. 589 del 1939, e rivalutato dal d. lgs. n. 356 del 1947.

2. - Il giudice a quo non ripropone la questione già esaminata e dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 37 del 1969. In quel giudizio era contestata la legittimità costituzionale del sistema adottato dalla legge ai fini della determinazione del canone enfiteutico, e di riflesso anche del capitale di affranco, per le enfiteusi costituite prima del 28 ottobre 1941: sistema imperniato sul riferimento, fisso e insuperabile, alla qualifica e al reddito catastale del 1939, maggiorato ai sensi del decreto del 1947. Nel presente giudizio, in conformità della citata sentenza, che ha ritenuto per sé congrui i coefficienti di calcolo del canone, l'ordinanza di rimessione premette che "non è ipotizzabile un ulteriore incremento del canone (e, quindi, del capitale di affranco) al di là dei limiti fissati con l'ultimo aggiornamento del 1947", e lamenta piuttosto che non sia prevista dalla legge la rivalutazione della somma, così determinata, in rapporto al mutato potere di acquisto della moneta.

Prospettata in questi termini, la questione è inammissibile.

La legge n. 607 del 1966 ha abrogato l'art. 144 disp. att. cod. civ. ripristinando il principio di immutabilità del canone cui erano soggette le enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, ferma la rivalutazione concessa dal decreto legislativo n. 356 del 1947. Poiché il canone enfiteutico - una volta determinato col sistema sopra rammentato, del quale il giudice remittente non contesta la legittimità - è un debito di valuta, il detto principio si lega col principio nominalistico (art. 1277 cod. civ.), che esclude la possibilità di rivalutazione monetaria della somma dovuta.

Introdurre limiti all'applicazione del principio nominalistico non rientra nei poteri di questa Corte, come ripetutamente è stato precisato (sent. n. 107 del 1981, ord. nn. 64 del 1988 e 463 del 1989), tanto più in casi come quello in esame, nel quale non si potrebbe certamente ammettere una rivalutazione piena di canoni in base agli indici di deprezzamento della moneta dal 1947 ad oggi. Si otterrebbe, infatti, il risultato di aumentare il valore nominale dei canoni relativi alle enfiteusi anteriori al 28 ottobre 1941 a livelli più elevati di quelli attingibili, pur dopo la sentenza n. 406 del 1988, col sistema di aggiornamento previsto dalla legge n. 1138 del 1970 per le enfiteusi costituite successivamente a quella data.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Modica - Sezione distaccata di Ispica con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.